Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17285 - pubb. 20/05/2017

L’amministratore dello studio di consulenza della società non può essere sindaco

Tribunale Bologna, 17 Gennaio 2017. Est. Silvia Romagnoli.


Società – Collegio sindacale – Membro del collegio collaboratore autonomo del consulente fiscale della società – Condizione di ineleggibilità – Esclusione – Membro del collegio amministratore dello studio di consulenza fiscale della società – Condizione di ineleggibilità – Sussiste



Il rapporto libero professionale con lo studio di consulenza della società di per sé non è sufficiente ad inficiare l’indipendenza del sindaco della società stessa.
Invece, il contemporaneo esercizio della funzione di amministratore dello studio e di sindaco della società integra ipotesi di ineleggibilità cd. residuale di cui alla lettera c) dell’art.2399 c.c.. [Nella fattispecie, è stato ammesso al passivo fallimentare della società il credito per il compenso del sindaco al tempo in cui era collaboratore, in libera professione, dello studio di consulenza fiscale della società in bonis, mentre è stato escluso il credito per il compenso del sindaco al tempo in cui lo stesso era amministratore del suddetto studio di consulenza.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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