Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2166 - pubb. 11/05/2010

Ordinanza ingiunzione notificata al contumace non opposta e passaggio in giudicato

Tribunale Torino, 26 Gennaio 2010. Est. Di Capua.


Processo civile – Ordinanza ingiunzione ex art. 183 ter cod. proc. civ. – Procedimento in contumacia – Mancata opposizione – Formazione del giudicato – Pronuncia di sentenza sul capo di domanda divenuto definitivo – Necessità. (11/05/2010)



L’ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter, codice procedura civile, emessa nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di 20 giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e quindi la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, con la conseguenza che, qualora il giudizio non venga definito, su istanza del creditore, con un’ordinanza dichiarativa della definitività dell’ordinanza-ingiunzione medesima, il processo deve chiudersi con una sentenza che deve dare atto della definizione dell’oggetto deciso dall’ordinanza perché passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


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