Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1289 - pubb. 23/07/2008

Reclamo nel procedimento possessorio ed integrazione del contraddittorio

Tribunale Torino, 11 Giugno 2008. Est. Di Capua.


Procedimento possessorio – Reclamo – Necessaria proposizione nei confronti di tutte le parti – Sussistenza – Integrazione del contraddittorio in sede di reclamo – Inammissibilità.

Procedimenti possessori – Istanza per la prosecuzione del giudizio di merito – Richiesta contenuta nel ricorso – Insufficienza.

Procedimenti possessori – Principio della soccombenza – Pronuncia sulle spese del procedimento possessorio – Necessità.



In caso di provvedimento possessorio ottenuto a beneficio di più parti, è inammissibile il reclamo cautelare notificato ad un parte soltanto, non essendo consentita l’integrazione del contraddittorio nella fase di reclamo. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

In tema di procedimenti possessori, la richiesta della parte ex art. 703 cod. proc. civ. di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito deve essere proposta con apposita istanza depositata in cancelleria nel termine previsto dalla citata norma, non essendo sufficiente a tal fine l’istanza contenuta nel ricorso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel silenzio dell’art. 703 c.p.c. ed in considerazione del fatto che nessuna delle parti potrebbe presentare l’istanza per la prosecuzione del giudizio di merito, si deve ritenere applicabile anche al processo possessorio il generale principio della soccombenza, sicché al termine del giudizio cautelare è necessaria la pronuncia sulle spese del procedimento medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 102 c.p.c.

Massimario, art. 703 c.p.c.


omissis

ORDINANZA

 

1) Sullo svolgimento del procedimento.

-Con ricorso datato 29.06.2006, depositato in pari data, i signori GR. M. ved. G., G. F. e G. R. chiedevano, nei confronti della società IMMOBILIARE S. S.r.l. e dell’Impresa A. Angelo, ai sensi degli artt. 1168 segg. c.c., 703 e 669 bis segg. c.p.c., la manutenzione nel pieno, legittimo, pacifico possesso dell’immobile sito in * Vicolo Montello n. 3/5, ordinando per l’effetto l’immediata riduzione in pristino dell’immobile confinante di proprietà della società IMMOBILIARE S. S.r.l. sito in * Vicolo C. n. 5 (chiusura vedute, abbattimento degli abbaini o chiusura delle vedute aperte sugli stessi), nonché la rimozione del ponteggio installato e l’inibizione dell’accesso al cortile di proprietà G..

-Si costituiva la società IMMOBILIARE S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta datata 12.05.2006, eccependo la carenza di legittimazione attiva e chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la limitazione dell’ordine di riduzione in pristino alle sole opere realizzate per le quali fosse stata provata una reale e concreta turbativa nel possesso dell’immobile dei ricorrenti.

-Veniva quindi svolta attività istruttoria, attraverso la nomina di un C.T.U., in persona del geom. M.B. .

-Con Ordinanza datata 07.04.2008, depositata in data 10.04.2008, il Giudice Designato dott.ssa Michela TAMAGNONE:

·       accoglieva parzialmente il ricorso proposto dai signori GR. M. ved. G., G. F. e G. R.  e, per l’effetto:

·       ordinava la manutenzione nel possesso dei ricorrenti in relazione alla porzione immobiliare di cui è causa;

·       ordinava la riduzione in pristino dell’immobile confinante con i ricorrenti, con riferimento alle aperture indicate nella C.T.U. esperita come a), b), c), con immediata chiusura delle stesse;

·       condannava i resistenti in solido a rifondere alle controparti il 50% delle spese processuali, oltre al 50% di quelle di C.T.U..

-Con ricorso datato 29.04.2008, depositato in data 06.05.2008, la società IMMOBILIARE S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo avverso la citata del Giudice Designato, chiedendo:

·       la sospensione dell’esecuzione del provvedimento;

·       in via principale, la revoca del provvedimento cautelare, respingendo in toto le domande proposte dai signori GR. M. ved. G., G. F. e G. R., anche in punto spese legali;

·       in via subordinata, la modifica del provvedimento cautelare, limitando la riduzione in pristino delle vedute che, tra quelle di nuova apertura (a e c), non presentavano, allo stato, i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Con un primo motivo di reclamo, la società IMMOBILIARE S. S.r.l. rilevava che l’apertura individuata dal C.T.U. con la lettera b) era preesistente ai lavori di ristrutturazione, per cui la chiusura della medesima, disposta dal Giudice Designato nell’Ordinanza impugnata, non avrebbe realizzato la riduzione in pristino dell’immobile, bensì la sua modifica.

Con un secondo motivo di reclamo, la società IMMOBILIARE S. S.r.l. osservava che l’apertura individuata dal C.T.U. con la lettera a) non rispettava i requisiti previsti dal citato art. 901 c.c. in quanto:

·       il locale in cui era posta l’apertura si trovava interrato rispetto al fondo del vicino;

·       la luce de qua era stata posizionata all’altezza di due metri dal piano pavimento per motivi strutturali, al fine di non creare instabilità nella vecchia muratura portante ;

·       infine, tale apertura, oltre ad essere munita di vetro satinato, successivamente al sopralluogo eseguito dal C.T.U. era stata munita di idonea inferriata corrispondente alle caratteristiche indicate dall’art. 901 c.c. (doc. 5).

Con un terzo motivo di reclamo, la società IMMOBILIARE S. S.r.l. rilevava che l’apertura individuata dal C.T.U. con la lettera c) (abbaino) rispettava i requisiti previsti dall’art. art. 905 c.c. .

-All’udienza fissata per l’instaurazione del contraddittorio in data 11.06.2008 si costituivano le parte resistenti signori GR. M. ved. G., G. F. e G. R., depositando memoria datata 10.06.2008, eccependo l’inammissibilità del reclamo non essendo stato proposto anche nei confronti dell’Impresa A. Angelo convocata in giudizio in primo grado e destinataria dell’Ordinanza possessoria del Giudice Designato unitamente con la società IMMOBILIARE S. S.r.l. .

Le predette parti resistenti chiedevano inoltre il rigetto del reclamo e la conferma dell’impugnata Ordinanza, nonché la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo.

-All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava la pronuncia della presente Ordinanza.

 

2) Sull’eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dai signori GR. M. ved. G., G. F. e G. R..

Come si è accennato poc’anzi, le parte resistenti signori GR. M. ved. G., G. F. e G. R. hanno eccepito l’inammissibilità del reclamo, non essendo stato proposto anche nei confronti dell’Impresa A. Angelo convocata in giudizio in primo grado e destinataria dell’Ordinanza possessoria del Giudice Designato unitamente con la società IMMOBILIARE S. S.r.l. .

L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

I. Invero, con il ricorso depositato in data 29.06.2006 in primo grado i signori GR. M. ved. G., G. F. e G. R. avevano chiesto la manutenzione nel possesso dell’immobile sito in * Vicolo Montello n. 3/5, con immediata riduzione in pristino dell’immobile confinante di proprietà della società IMMOBILIARE S. S.r.l. (chiusura vedute, abbattimento degli abbaini o chiusura delle vedute aperte sugli stessi) e con la rimozione del ponteggio installato e l’inibizione dell’accesso al cortile di proprietà G., non soltanto nei confronti della società IMMOBILIARE S. S.r.l., ma anche nei confronti dell’Impresa A. Angelo.

II. All’esito del procedimento di primo grado, con l’Ordinanza datata 07.04.2008, depositata in data 10.04.2008, il Giudice Designato dott.ssa Michela TAMAGNONE ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando la manutenzione nel possesso dei ricorrenti in relazione alla porzione immobiliare di cui è causa, ordinando la riduzione in pristino dell’immobile confinante con i ricorrenti, con riferimento alle aperture indicate nella C.T.U. esperita come a), b), c), con immediata chiusura delle stesse e condannando “i resistenti in solido” a rifondere alle controparti il 50% delle spese processuali, oltre al 50% di quelle di C.T.U..

III.Non c’è dubbio, quindi, che nel procedimento in primo grado le parti resistenti erano sia la società IMMOBILIARE S. S.r.l. sia l’Impresa A. Angelo, entrambe destinatarie dell’Ordinanza possessoria del Giudice Designato, senza che ovviamente rilevi  il fatto che la seconda non si fosse costituita in giudizio.

Conseguentemente, la società IMMOBILIARE S. S.r.l. avrebbe dovuto proporre il reclamo anche nei confronti dell’Impresa A. Angelo, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’Ordinanza reclamata a cura della Cancelleria, secondo quanto previsto dall’art. 669 terdecies, primo comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005).

Sul punto, merita infine di essere richiamato il seguente precedente giurisprudenziale, pienamente in termini con il caso di specie: “In caso di provvedimento possessorio ottenuto a beneficio di più parti, è inammissibile il reclamo cautelare notificato ad un parte soltanto, non essendo consentita l’integrazione del contraddittorio nella fase di reclamo” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, 09 settembre 1993 in Giur. it. 1994, I,2, 448 ).

 

4) Conclusioni.

I. In conclusione, non avendo la società IMMOBILIARE S. S.r.l. proposto il reclamo anche nei confronti dell’Impresa A. Angelo, il reclamo stesso dev’essere dichiarato “inammissibile”.

II. Ai sensi dell’art. 703, ult. comma, c.p.c. (così come modificato dall’art. 2 D.L. n. 35/2005 –c.d. “Decreto competitività”-, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), “Se richiesto da una delle parti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo  comma,  il  giudice  fissa  dinanzi  a    l’udienza  per la prosecuzione del giudizio di  merito.  Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma”.

Deve poi condividersi l’orientamento secondo cui la richiesta della parte di fissazione   dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito dev’essere proposta con apposita istanza depositata in Cancelleria entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui all’art. 703, 3° comma, c.p.c. (ossia, della presente Ordinanza), non essendo a tal fine sufficiente l’istanza contenuta nel ricorso.

III. Proprio la suddetta modifica legislativa comporta la necessità di pronunciarsi sulle spese processuali sia del procedimento di primo grado, sia del presente procedimento, come può argomentarsi dagli artt. 669 septies, 2°  comma, c.p.c. e dagli artt. 91 segg. c.p.c. .

Del resto, in caso contrario, qualora nessuna delle parti richieda la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, non vi sarebbe alcuna pronuncia sulle spese processuali.  

La giurisprudenza, comunque, si è già pronunciata in tal senso, affermando che:

·       “Nel silenzio sul punto dell’art. 703 c.p.c., è applicabile anche al processo possessorio il generale principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., sicché al culmine della fase interdittale si impone altresì la pronuncia sulle spese del procedimento possessorio” (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, 28 marzo 2006 in Redazione Giuffrè 2006).

·       “Il principio della soccombenza si applica anche al procedimento possessorio”(cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 05 giugno 2007 in “Diritto & Giustizia” on line, sul sito www.dirittoegiustizia.it, arretrato del 29.09.2007);

·       “Nel silenzio sul punto dell’art. 703 c.p.c., è applicabile anche al processo possessorio il generale principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., sicché al culmine della fase interdittale si impone altresì la pronuncia sulle spese del procedimento possessorio” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 05 giugno 2007 in “Giurisprudenza Piemonte” on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it).

Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali del presente procedimento di reclamo devono essere integralmente  compensate tra le parti, sussistendo “giusti motivi” , ravvisabili nella particolare natura della causa e, precisamente, tenendo conto che:

·       la questione dell’inammissibilità sopra esaminata non è espressamente codificata dal legislatore, essendo il frutto di una interpretazione giurisprudenziale;

·       la società IMMOBILIARE S. S.r.l., sia durante che dopo il procedimento  di primo grado, risulta aver ridotto in pristino e/o regolarizzato gran parte delle opere oggetto di causa.

 

 P.Q.M.

D I C H I A R A

inammissibile il reclamo proposto dalla società IMMOBILIARE S. S.r.l., con ricorso datato 29.04.2008, depositato in data 06.05.2008, avverso l’Ordinanza del Giudice Designato del Tribunale di Torino dott.ssa Michela TAMAGNONE datata 07.04.2008, depositata in data 10.04.2008.

D I C H I A R A

integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento di reclamo.

M A N D A

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 11.06.2008.

Depositata in data 11.06.2008


Testo Integrale