Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1146 - pubb. 18/03/2008

Opposizione ex l. 689/1981 e assistenza del difensore

Tribunale Torino, 15 Gennaio 2007. Est. Di Capua.


Procedimento di opposizione di cui alla legge 689/1981 – Grado di appello – Facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente – Esclusione – Mancanza di procura ad litem – Inesistenza dell’atto di impugnazione.



Nel giudizio di appello relativo al procedimento di opposizione di cui alla legge n. 689/1981 le parti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore e poiché la procura alle liti costituisce un requisito essenziale dell’atto di appello, la sua mancanza comporta l’inesistenza giuridica dell’atto di impugnazione, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell’appellante in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel processo del lavoro non può trovare applicazione la disposizione dell’art. 125, comma 2, c.p.c. che stabilisce che la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell’atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 125 c.p.c.


omissis

Il Giudice

 

Visti gli atti della causa in grado di Appello iscritta al n. 35354/06 R.G.C.;

 

promossa da:

M. S. - PARTE APPELLANTE -

 

contro:

AVVOCATURA DELLO STATO

 

avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace ai sensi degli artt. 22 segg. Legge n. 689/1981.

 

letto il ricorso datato 18.12.2006 depositato presso la Cancelleria del Tribunale in pari data dalla predetta parte appellante, avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 11426/06 datata 25.10.2006, depositata in data 03.11.2006;

 

visto il provvedimento in data 08.01.2007 con cui il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino designava il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimen­to;

 

visto l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 40/2006 (“Modifiche  al  codice  di  procedura civile in materia di processo di cassazione   in  funzione  nomofilattica  e  di  arbitrato,  a  norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2006 – Supplemento ordinario n.40/L), che ha apportato le seguenti modificazioni all’art. 23 della Legge n. 689/1981:

·                                  a) al  quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»;

·                                  b) l’ultimo comma è abrogato;

 

rilevato, quindi, che attualmente le Sentenze pronunciate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 23 Legge n. 689/1981 sono appellabili;

 

rilevato che, mentre nel giudizio di opposizione di primo grado è prevista la specifica disciplina procedurale di cui all’art. 23, Legge n. 689/1981, nel giudizio in grado di appello trova invece applicazione l’ordinaria disciplina prevista dal codice di procedura civile e, in particolare, gli artt. 341 segg. c.p.c.;

 

rilevato che nel giudizio di appello avverso le Sentenze pronunciate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 23 Legge n. 689/1981 le parti devono stare in giudizio col ministero di un difensore, considerato che:

·                              nel giudizio di opposizione di primo grado l’art. 23, 4° comma, Legge n. 689/1981 prevede espressamente che “L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente” e “l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”;

·                              invece, in mancanza di una diversa previsione legislativa, nel giudizio in grado di appello trova applicazione la norma generale di cui all’art. 82, 3° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, e davanti alla cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo”;

·                              del resto, la Cassazione aveva già avuto modo di affermare che “la disposizione dell’art. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 - che consente la difesa personale delle parti - nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni amministrative - non è applicabile nel giudizio di cassazione” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 19 febbraio 1992, n. 2058 in Giust. civ. 1992, I,2105);

·                              a seguito della modifica legislativa operata dal citato art. 26 del Decreto Legislativo n. 40/2006, che ha previsto l’appellabilità avanti al Tribunale, in luogo della ricorribilità per Cassazione, delle Sentenze pronunciate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 23 Legge n. 689/1981, lo stesso principio deve ovviamente valere per il giudizio avanti al Tribunale;

·                              più in generale, comunque la Cassazione suole affermare che “è affetto da nullità per difetto di ius postulandi l’atto di appello proposto con citazione senza che, alla costituzione (art. 165 c.p.c.) (già avvenuta nel caso di specie) risulti depositata la procura al difensore, in originale o in copia conforme, non avendo il giudice alcun onere (art. 182 c.p.c.) di ordinare la regolarizzazione della posizione dell’appellante, ormai non più sanabile” (Cass. civile , sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2476 in Giust. civ. Mass. 2001, 282);

·                              nel caso in cui la legge preveda il ricorso quale atto introduttivo dell’appello, come nel rito del lavoro, la Cassazione ha poi affermato che “il rilascio della procura alle liti, previsto dall’art. 163 n. 6 c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli art. 414 e 434 c.p.c., integra il presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale. Pertanto, costituendo la procura alle liti un requisito essenziale dell’atto di appello, la mancanza di detto requisito comporta l’inesistenza giuridica dell’atto di impugnazione, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell’appellante in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel processo del lavoro non può trovare applicazione - senza determinarsi contrasto con i precetti costituzionali - la disposizione dell’art. 125, comma 2, c.p.c. - la quale stabilisce che la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell’atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata - realizzandosi la costituzione dell’attore nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso in cancelleria; l’originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell’art. 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di impugnazione” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. lav., 06 ottobre 1998, n. 9899 in Giust. civ. Mass. 1998, 2027);

 

rilevato che, nel caso di specie, l’appello è stato invece proposto personalmente dalla parte (già costituitasi), senza il ministero di un difensore, con conseguente nullità insanabile e, quindi, inammissibilità dell’appello stesso;

 

rilevato che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., “L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte dall’articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163 bis.”;

 

rilevato che, nel caso di specie, l’appello è stato invece proposto con “ricorso” anziché con “citazione”;

 

ritenuto, peraltro, di dover fissare comunque l’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., concedendo all’appellante termine per notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto, nel rispetto del termine di 90 giorni liberi previsto dall’art. 163 bis c.p.c. (richiamato dal citato art. 342 c.p.c.), riservando all’esito ogni altro provvedimento e, in particolare, la pronuncia di inammissibilità del ricorso, da effettuarsi con  Sentenza;

 

P.Q.M.

 

F I S S A

l’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. avanti a sé in data Venerdì 22 giugno 2007 ore 09,30 (nell’ufficio del dr. DI CAPUA n. 41214 al piano 4° - Scala B).

 

M A N D A

a parte appellante ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto alla Prefettura controparte entro il 20.03.2007.

Torino, lì 15.01.2007

 

IL GIUDICE  DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA

 

Depositato in data 15.01.2007


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