Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26470 - pubb. 18/01/2022

Riduzione generalizzata del cuneo fiscale ai fini IRAP per tutte le imprese, con la sola eccezione, in chiave anti-sovracompensativa, delle Public utilities che scontino, in sede di predeterminazione tariffaria, il costo dell’IRAP stessa

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 11 Novembre 2021, n. 41282. Pres. Sorrentino. Est. D'Aquino.


IRAP – Riduzione del cuneo fiscale – Ambito di applicazione – Eccezioni



In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 446/1997, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati (settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell’IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto i suindicati settori sono quelli in cui la tariffa tiene conto specificamente di detto costo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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