Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9884 - pubb. 13/01/2014

Concordato con riserva: l'adempimento degli obblighi informativi non è sottoposto alla sospensione feriale dei termini

Appello Bologna, 18 Dicembre 2013. Est. Emilia Salvatore.


Concordato preventivo con riserva - Termine fissato dal tribunale per il deposito della proposta, del piano e della documentazione - Sospensione feriale dei termini - Esclusione dalla sospensione dei termini relativi agli obblighi informativi di cui all'articolo 161, comma 8, L.F..



L’apertura della procedura di concordato preventivo non priva l’imprenditore della gestione sociale, ponendo nel contempo a suo carico l’obbligo di dare conto al tribunale ed ai creditori delle attività svolte. Tale incombente è attività propria dell’imprenditore, per cui non riveste natura di attività processuale, non richiede l’intervento di professionisti e non può ritenersi sottoposto alla sospensione dei termini feriali, diversamente dalla richiesta di proroga del termine per la presentazione del piano e della relativa documentazione. (Elisabetta Malagoli, Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giorgio Cecchini


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