Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 611 - pubb. 27/07/2007

Holding occulta e socio tiranno

Appello Bologna, 23 Maggio 2007. Est. Ornella D'Orazi.


Fallimento della holding di tipo personale – Requisiti – Spendita del nome proprio – Stabile organizzazione economica – Socio tiranno – Distinzione.



La spendita del nome e l’attitudine a produrre un autonomo risultato economico devono essere requisiti entrambi presenti per la configurabilità della holding di tipo personale, cioè di persona fisica (o società di fatto) che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie e svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime (non limitandosi così al mero esercizio della qualità di socio). La figura della holding deve quindi essere tenuta distinta da quella del socio tiranno sia sotto il profilo della spendita del nome, essendo evidente che questi non agisce in proprio nome ma unicamente attraverso gli organi societari, sia sotto il profilo della autonoma economicità, la quale manca proprio a causa della confusione dei patrimoni normalmente perpetrata dal socio tiranno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



Il testo integrale


Il Commento:

Il fallimento del dominus abusivo ed il crepuscolo del socio tiranno (Francesco Fimmanò)