Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27763 - pubb. 28/07/2022

Misure protettive: riguardano anche i lavoratori non subordinati, nel rispetto del bilanciamento tra l’interesse dell’imprenditore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori

Tribunale Padova, 20 Luglio 2022. Est. Rossi.


Composizione negoziata crisi d’impresa – Misure protettive – Domanda generale (erga omnes) – Inibizione di azioni esecutive e cautelari – Inibizione della risoluzione contrattuale per inadempimento – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lavoratori non subordinati) – Principi generali del c.c.i.i. e della dir. 2019/1023 (Insolvency) – Carattere generale – Sussistenza



In tema di composizione negoziata della crisi, è ammissibile la richiesta dell’imprenditore per la conferma delle misure protettive di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 118/2021, qualora il Tribunale, assunto il parere dell’esperto nominato sulla sussistenza dei presupposti, ovvero sulla sussistenza dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, nonché sulla ragionevolezza della possibilità in astratto di conseguire il risanamento dell’impresa, ravvisi, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connotano il procedimento, una ragionevole prospettiva di risanamento - anche parziale - dell’impresa e ritenga che tali misure, richieste in relazione a tutti i creditori, compresi anche quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lavoratori cioè non subordinati), siano effettivamente funzionali al buon esito delle trattative, nel rispetto del bilanciamento tra l’interesse dell’imprenditore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori di non subire un significativo ed irreparabile aggravamento delle posizioni debitorie a seguito dall’applicazione di dette misure protettive.

Si esclude, pertanto, che l’esonero dagli effetti delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi possa riguardare lavoratori non subordinati. (Valentina Scattolin) (Tullio Chierego) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Valentina Scattolin e dell’Avv. Tullio Chierego di Padova

 

 

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