Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18138 - pubb. 07/10/2017

Sulla legittimazione del curatore all’azione extracontrattuale per abusiva concessione di credito bancario

Tribunale Bologna, 13 Luglio 2017. Est. Salina.


Fallimento – Organi – Curatore – Azione extracontrattuale per abusiva concessione di credito bancario – Legittimazione attiva del curatore – Azione di massa – Esclusione

Fallimento – Organi – Curatore – Azione contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e di protezione del sovvenzionato – Legittimazione attiva del curatore – Esclusione

Fallimento – Organi – Curatore – Azione di responsabilità ex artt. 146 l.f. e 2393 c.c. – Ricorso abusivo al credito – Banca concorrente con gli amministratori della società fallita – Legittimazione attiva del curatore – Sussistenza



Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (in particolare la banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti d'impresa economicamente valida, perchè nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

L’affermata carenza di legittimazione attiva in capo al curatore in ordine alla responsabilità risarcitoria degli istituti di credito per abusiva concessione del credito comporta, stante l’eadem ratio, identica decisione anche in relazione all’ulteriore profilo di responsabilità, di natura contrattuale, per violazione dei doveri di buona fede e di quelli di protezione del sovvenzionato, atteso che la relativa azione si fonda pur sempre su circostanze di fatto e ragioni di diritto afferenti il rapporto di finanziamento inter partes dal cui inadempimento o inesatto adempimento, per le ragioni in precedenza esposte, può semmai derivare pregiudizio ai creditori uti singuli, la cui valutazione va condotta analiticamente, diversificando caso per caso. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Va invece riconosciuta al curatore fallimentare la legittimazione ad agire, a norma dell’art. 146 L.F., in correlazione con l’art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele. In questa prospettiva, la responsabilità (concorrente) della banca deve peraltro basarsi sul medesimo titolo di responsabilità dell’amministratore (ancorchè quest’ultimo non sia stato evocato nel medesimo giudizio), sicchè essa, per il tramite dei suoi funzionari, concorre nell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore ed il titolo di responsabilità dedotto deve essere, per ciò, quello della mala gestio di quest’ultimo. Il curatore, quindi, anche in questo particolare caso, deve, in concreto, strutturare, in fatto e in diritto, l’azione risarcitoria come se stesse esperendo l’azione di responsabilità verso gli amministratori a norma degli artt. 146 L.F. e 2393 c.c., e non già quella, contrattuale e/o extracontrattuale, verso la banca per la condotta illecita di quest’ultima. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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