Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15524 - pubb. 15/07/2016

Il pagamento eseguito con assegno postdatato è soggetto a revocatoria fallimentare indipendentemente dalla data di consegna del titolo

Tribunale Torino, 02 Marzo 2016. Est. Di Capua.


Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Assoggettabilità del pagamento eseguito con assegno postdatato – Irrilevanza della data di consegna del titolo

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Assoggettabilità del pagamento eseguito con assegno postdatato – Esclusione a titolo di “pagamento nei termini d’uso” ex art.67, 3° comma, lett.c), L.F. – Non sussiste

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Obbligazione restitutoria conseguente alla revocazione del pagamento – Natura di debito di valuta



Con riguardo all’assegno bancario, il “pagamento” contemplato dall’art.67, 2° comma, Legge Fallimentare dev’essere riferito alla data dell’effettivo incasso, trattandosi del momento in cui si verifica l’estinzione dell’obbligazione, mentre la consegna del titolo rileva come mera promessa di pagamento. L’effetto solutorio-liberatorio si realizza solo con l’incasso della somma portata nel titolo stesso. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Con riferimento all’art.67,3° comma, lett.c), Legge Fallimentare, il concetto di “termini d’uso” fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento, mentre non possono divenire “termini d’uso” prassi patologiche e forme anormali di pagamento, non concordate dalle parti all’inizio del rapporto negoziale. In particolare, i pagamenti effettuati con rilevante ritardo rispetto alle condizioni convenute dalle parti, in forme diverse da quelle pattuite, oltre che in condizioni peculiari, sono tali da non poter essere considerate d’uso: deve dunque essere esclusa l’operatività della causa di esonero prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), Legge Fallimentare.
Dunque, si considerano avvenuti nei “termini d’uso” e sono esenti da revocatoria i pagamenti effettuati regolarmente alla loro scadenza in relazione alla prassi commerciale tra le parti, mentre non possono beneficiare dell’esenzione i pagamenti effettuati con notevole ritardo rispetto alle condizioni originariamente pattuite. [Nella fattispecie, il giudice ha rilevato che i pagamenti, effettuati con assegni postdatati, non rappresentavano mezzi fisiologici e usuali di pagamento]. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

In tema di azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all’accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l’atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall’originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l’esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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