Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14504 - pubb. 23/03/2016

Eccezione di compromesso: opponibilità al fallimento e rilevabilità a istanza di parte

Tribunale Torino, 10 Febbraio 2016. Est. Di Capua.


Clausola arbitrale – Inserita in un contratto azionato dal curatore fallimentare – Opponibilità al Fallimento – Sussiste – Necessità di subentro del Fallimento nel contratto – Non sussiste

Clausola arbitrale – Fallimento di una delle parti contraenti – Scioglimento ex art.78 L.F. – Esclusione

Eccezione di compromesso – Natura di eccezione sostanziale e non di competenza – Appellabilità – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione

Decreto ingiuntivo – Opposizione fondata su eccezione di compromesso – Declaratoria di nullità



Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale; la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito; in sintesi, la clausola arbitrale è opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria (cfr. in tal senso: Cass. Sez. I, 17 aprile 2003 n. 6165).
Non rileva la circostanza che il Curatore non sia subentrato nel contratto né vi abbia dato esecuzione, se il Fallimento ha comunque fatto valere una pretesa che trova la propria origine e giustificazione nel contratto.
La clausola compromissoria che accede al vincolo negoziale da cui derivano le pretese azionate conserva piena efficacia anche nei confronti del curatore giacché,  diversamente opinando, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l’adempimento. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituendo un atto negoziale riconducibile alla figura del mandato collettivo, o congiunto, e del mandato conferito nell’interesse anche di terzi, non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando rispetto ad esso, la regola dettata dall’art. 78 Legge Fall. (cfr. in tal senso:  Cass. civile, sez. I, 17 febbraio 2010 n. 3803, in Giust. Civ. Mass. 2010, 2, 225; Cass. civile, Sez. III, 8 settembre 2006, n. 19298 in Giust. Civ. Mass. 2006, 9). (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

La questione conseguente all’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al “merito” e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella “rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria”.
Ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un’eccezione d’incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un’eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunziata su “questione preliminare di merito”, impugnabile con l’appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza.
L’eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale; l’esistenza e l’operatività della relativa clausola non può essere rilevata dal giudice d’ufficio, ma dev’essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte, secondo il regime delle eccezioni non rilevabili d’ufficio. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

L’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale  non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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