Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12365 - pubb. 13/04/2015

Revocatoria fallimentare, prova della scientia decoctionis: dichiarazioni del debitore al creditore e pagamento del terzo pignorato nel periodo sospetto

Appello Bologna, 11 Luglio 2014. Est. Florini.


Revocatoria fallimentare - Scientia decoctionis - Prova - dichiarazioni del debitore al creditore ante richiesta del decreto provvisoriamente esecutivo - Pagamento del terzo pignorato nel periodo sospetto



Quando le procedure esecutive sono state promosse dal medesimo creditore convenuto, si è in presenza di univoci e gravi elementi presuntivi che anche da soli appaiono sufficienti a integrare la scientia decoctionis. Tra questi rientrano quelli costituti da un panorama istruttorio caratterizzato da ulteriori elementi: quando cioè il tenore della corrispondenza, che attesta la precisa confessione della società debitrice alla creditrice, rivela di non poterne soddisfare le spettanze, ipotizzando un pagamento concordato solo in misura ridotta “a saldo e stralcio”, formulando, invece, l’esplicita richiesta di non procedere nel tentativo di esecuzione forzata, viceversa proseguita.

Allo scopo di far emergere la scientia decoctionis valgono le espressioni impiegate dalla medesima creditrice, nella sua richiesta di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ottenuto grazie alla circostanza addotta dalla creditrice che la debitrice non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. Nel caso de quo vi si lamentavano i pregressi ritardi e la necessità di intimare reiterati solleciti, ormai da tempo rimasti senza successo e senza concrete prospettive di pagamento.

Da parte di chi si trovi a beneficiare dell’atto solutorio contestato, poiché l’art 67, 2 comma non prevede un consilium fraudis, ma richiede semplicemente che in quel momento il soggetto “fosse a conoscenza” dell’insolvenza del debitore poi fallito, nel caso de quo (pagamento da parte del terzo pignorato a poco più di tre mesi prima della pronuncia di fallimento della debitrice, in presenza di plurime situazioni di criticità conclamata, analiticamente riportate e documentate ai fini di una corretta ratio decidendi), si realizza un esempio tipico di conoscenza “diretta” dell’altrui insolvenza in quanto il creditore ha dovuto addirittura giungere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore onde soddisfare i propri diritti. (Isabella Grassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Isabella Grassi del Foro di Parma


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