Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11664 - pubb. 26/11/2014

La revoca dell’ammissione al concordato preventivo non è reclamabile, in quanto non impedisce la presentazione di una nuova domanda di concordato

Appello Bologna, 17 Novembre 2014. Est. Emilia Salvatore.


Fallimento - Concordato preventivo - Revoca dell'ammissione ex art. 173 l. fall. - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti



Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è autonomamente reclamabile - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 162, secondo comma, in caso di mancata ammissione alla procedura, e 179, primo comma, legge fall., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - ogni qualvolta ad esso non faccia seguito la dichiarazione di fallimento, trattandosi di decisione priva di contenuto intrinsecamente decisorio, attesa la proponibilità di una nuova proposta di concordato; detto decreto peraltro può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Reclamabilità del provvedimento di revoca


 


Testo Integrale