Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8464 - pubb. 04/02/2013

Illeciti amministrativi, adozione del principio di legalità, irretroattività e divieto di analogia

Tribunale Torino, 28 Novembre 2012. Est. Di Capua.


Illeciti amministrativi – Principio di legalità – Irretroattività e divieto di analogia.



In tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 26 gennaio 2012, n. 1105 in Red. Giust. civ. Mass. 2012, 1; in senso sostanzialmente conforme cfr. anche: Cass. civile, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29411 in Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1879). (Nel caso di specie, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta dunque l’assoggettamento del fatto illecito contestato alla legge del tempo del suo verificarsi, ossia al D.Lgs. 04.08.1999 n. 336, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore di cui al D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158. In particolare, non rileva che il D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158, successiva alla commissione del fatto illecito, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni). (redazione IlCaso.it) (riproduzione riservata)


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