Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5297 - pubb. 13/06/2011

Locazione dell'immobile in pendenza del giudizio di divisione e opponibilità all'aggiudicatario

Tribunale Napoli, 24 Febbraio 2011. Est. Pica.


Comunione - Scioglimento - Poteri di amministrazione dei condividenti - Locazione del cespite - Ammissibilità - Locazione stipulata nel corso del giudizio di divisione - Opponibilità all'aggiudicatario della vendita all'incanto disposta nel giudizio di divisione - Stipulazione e registrazione del contratto di locazione successivamente alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale - Irrilevanza.



Nelle more del giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione non sono preclusi ai condividenti i poteri di amministrazione della cosa comune, secondo le regole di cui agli art. 1105 e ss. c.c., ivi compreso il potere di concedere in locazione il cespite comune. Ne consegue che la locazione stipulata nel corso del giudizio di divisione è opponibile all’aggiudicatario della vendita all'incanto dell’immobile disposta nell’ambito di tale giudizio, rientrando anche questa nell’ampia nozione di alienazione di cui all’art. 1599 co. 1 c.c.. Nè rileva il fatto che il contratto di locazione sia stato stipulato (e registrato) dopo la trascrizione della domanda di divisione giudiziale, in quanto detta trascrizione è imposta ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1113 c.c. ed ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.. (Leonardo Pica) (riproduzione riservata)


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