Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25970 - pubb. 01/10/2021

Negozio fiduciario, caratteristiche, investitura, obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene

Tribunale Torino, 17 Maggio 2021. Est. Di Capua.


Negozio fiduciario – Caratteristiche – Investitura – Obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene – Sequestro giudiziario



Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un’altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l’acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l’intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l’accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.

L’investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante.

Dunque, una fondamentale caratteristica del fenomeno fiduciario è l’obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato (nel caso di specie, le conclusioni di merito indicate nel ricorso non contemplavano alcuna domanda di trasferimento delle quote ai sensi dell’art. 2932 c.c.).

Il sequestro giudiziario di beni è previsto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., il quale dispone che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario «di beni mobili o immobili, aziende od altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea». Le finalità per cui l’Ordinamento prevede l’autorizzazione al sequestro giudiziario di beni devono essere individuate, nell’assicurare «la fruttuosità ed utilità pratica dell’esecuzione coattiva di un futuro provvedimento decisorio, mediante la consegna od il rilascio di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo». Peraltro, qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altrui detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso solo se, in relazione al fumus boni iuris, sussista la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha chiesto la misura cautelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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