Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25701 - pubb. 21/07/2021

Efficacia probatoria del settlement e legittimazione ad agire dell’acquirente indiretto in caso di intesa restrittiva della concorrenza

Tribunale Napoli, 06 Luglio 2021. Pres., est. Graziano.


Tribunale delle Imprese – Prescrizione – Settlement – Azioni risarcitorie del danno antitrust – Traslazione del prezzo – Acquirente indiretto



In caso di procedimento antitrust concluso tramite settlement (accordo transattivo con cui le imprese coinvolte in una istruttoria riconoscono la loro responsabilità e concordano una sanzione ridotta rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in caso di provvedimento sanzionatorio), solo con la definizione della procedura il danneggiato può avere contezza dell’ingiustizia del danno, requisito fondamentale senza il quale non può radicarsi alcun diritto risarcitorio. Pertanto, solo da tale data, deve ritenersi che l’attore abbia piena contezza dell’illecito lamentato.

Il settlement, assicurando le necessarie garanzie difensive alle parti, ai fini del private enforcement non rappresenta uno strumento dalla minore validità o efficacia probatoria rispetto a un provvedimento sanzionatorio.

Nel caso di azioni risarcitorie del danno antitrust, la legittimazione ad agire non spetta solo in capo a colui che abbia direttamente acquistato dall’autore originario della violazione, ma anche all’acquirente indiretto ovverosia chi ha acquistato da un soggetto che si colloca ad un altro livello della filiera.

Premesso il principio generale per cui chi agisce per ottenere il risarcimento del danno deve provare di aver subito il danno per il cui risarcimento agisce, acquirente diretto e indiretto non sono poi posti sul medesimo piano sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere probatorio quando il danno è costituito dal sovrapprezzo. Il legislatore, infatti, consapevole della difficoltà che l’acquirente indiretto ragionevolmente incontra nell’adempimento dell’onere probatorio di cui si tratta, lo assiste con una presunzione, ancorché iuris tantum. In definitiva, se è l’acquirente indiretto a dolersi di aver sopportato il sovrapprezzo, il trasferimento del sovrapprezzo è presunto, alle condizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 3/2017, ma il convenuto può dimostrare che, invece, il trasferimento non si è realizzato. Perché questo meccanismo operi l’art. 12 prevede che l’acquirente indiretto quale attore abbia provato che: (i) il convenuto (autore che si colloca all’origine della violazione) ha commesso una violazione del diritto della concorrenza; (ii) questa violazione ha determinato un sovrapprezzo; (iii) l’attore/acquirente indiretto ha acquisto il bene o il servizio oggetto della violazione o beni o servizi che derivano dai predetti o li incorporano. (Carlo Edoardo Cazzato) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



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