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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24626 - pubb. 11/12/2020.

Servizio di assistenza fiscale, perdita di agevolazioni fiscali da parte del contribuente e responsabilità contrattuale del CAF


Tribunale di Torino, 05 Ottobre 2020. Est. Anna Castellino.

Servizio di assistenza fiscale – Detrazioni di imposta – Rilascio visto di conformità ‘leggero’ – Verifica solo formale – Esclusione

Detrazioni per lavori di risparmio energetico – Predisposizione comunicazione ENEA – Obbligo del CAF – Esclusione – Omesso riscontro documentazione mancante – Violazione art. 1706 c.c.

Responsabile dell’Assistenza Fiscale (R.A.F.) – Obbligo di preventiva visione dei documenti consegnati dal contribuente – Durata – Solo prima annualità di imposta – Esclusione

Completezza documenti – Omesso controllo – Danno da perdita delle agevolazioni fiscali Tipologia – Nesso causale – Verifica controfattuale


L’intermediario abilitato a rilasciare il visto di conformità (CAF), è tenuto non solo ad una mera verifica formale della corrispondenza dei dati alle risultanze della documentazione presentata dal contribuente/cliente, ma specificamente a controllare l’esistenza stessa dei documenti richiesti dalla normativa tributaria per fruire di oneri deducibili e detrazioni di imposta.

In materia di detrazioni per lavori finalizzati al risparmio energetico (c.d. eco bonus) non è compito del CAF predisporre la comunicazione all’ENEA; ma ciò non toglie che il soggetto incaricato di svolgere il servizio di assistenza fiscale, quale professionista diligente, debba controllare ed eventualmente riscontrare ex art. 1706 c.c. l’incompletezza della documentazione necessaria per apporre il visto di conformità, consentendo al contribuente di avere contezza di tale mancanza ed ovviarvi, anziché fare affidamento sulla certificazione di conformità impropriamente rilasciata.

Il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (R.A.F.) è competente a verificare la conformità del contenuto della dichiarazione dei redditi alla documentazione consegnata dal contribuente e ciò presuppone necessariamente che di tale documentazione il professionista abbia preso visione, non solo nella prima annualità di imposta in cui le somme vengono inserite nella dichiarazione dei redditi ‘vistata’ (mod. 730); ma anche in quelle successive.

In caso di omessa verifica da parte del CAF dell’esistenza di documenti necessari a fruire di detrazioni di imposta, il contribuente deve essere risarcito per il beneficio perduto; le sanzioni e gli interessi corrisposti all’erario e per le spese affrontate (parcella del secondo professionista) per sanare le irregolarità, qualora dimostri, attraverso la verifica controfattuale, che in caso di diligente adempimento del convenuto, egli avrebbe potuto (più probabile che non) accedere alla detrazione fiscale. (Corrado Pinna) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Corrado Pinna



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