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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2175 - pubb. 14/05/2010.

Nullità del contratto di locazione e detenzione qualificata del bene


Tribunale di Torino, 27 Gennaio 2010. Est. Di Capua.

Possesso – Detenzione qualificata – Distinzione – Detenzione in forza di contratto di locazione nullo perché non registrato – Rilevanza del titolo – Effetti reali ed effetti obbligatori.

Locazione – Scadenza del rapporto – Rifiuto di restituzione del bene – Spoglio – Nozione.


La consegna di un bene immobile in forza di un contratto di locazione nullo (nella specie, non essendo stato registrato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 346, Legge 30 dicembre 2004 n. 311 -c.d. finanziaria 2005-) deve ritenersi comunque idonea ad attribuire la qualità di “detentore qualificato autonomo”. Invero, la posizione del “possessore” o del “detentore qualificato” non dipende dall’acquisto, rispettivamente, della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) oppure del diritto personale di godimento, ma dal “titolo” in forza del quale il soggetto è immesso nella disponibilità esclusiva del bene, dovendosi cioè distinguere a seconda che si tratti di un contratto ad “effetti reali” (come, ad esempio, la vendita) o ad “effetti obbligatori” (come, ad esempio, la locazione). (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Commette spoglio il conduttore, ancorché detentore qualificato della cosa locata, il quale alla scadenza del rapporto non solo rifiuti la restituzione, ma accampi un proprio possesso. Invece, la conclusione è opposta se il conduttore rifiuti puramente e semplicemente la restituzione, giacché in tale caso la cessazione della relazione giuridica con la cosa per effetto dell’estinzione del diritto non importa cessazione della relazione di fatto ed in altri termini la detenzione qualificata dà luogo ad un potere di fatto sulla cosa che prescinde dal titolo contrattuale (ius detentionis). (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

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