Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14185 - pubb. 16/02/2016

Giusto processo e rito cautelare. Simulazione e titoli di credito

Tribunale Napoli, 08 Gennaio 2016. Pres., est. Rabuano.


Giusto processo – Art. 111 Cost. – Pronuncia nel merito – Artt. 50, 164 co. 5, 182 c.p.c. – Sussistenza

Processo di esecuzione – Controversie in sede di distribuzione – Art. 512 c.p.c. – Diritto processuale – Sussistenza

Simulazione e titoli di credito – Incompatibilità normativa – Sussistenza



Il principio fondamentale, ricavabile dalla lettura sistematica degli artt. 50, 164 co. 5, 182 c.p.c. e corollario del canone del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost., che informa l’intero sistema secondo il quale il processo tende naturalmente a un accertamento nel merito è applicabile anche al rito cautelare. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Con il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 512 c.p.c. si controverte del diritto processuale, e non sostanziale, di partecipare alla distribuzione del ricavato e, come questione pregiudiziale di merito, l’esistenza del titolo legittimante l’intervento ovvero l’esistenza, l’ammontare del diritto di credito o la sussistenza di diritti di prelazione. Il giudice dell’esecuzione, nella fase di distribuzione del ricavato, risolve, dunque, le controversie distributive tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione con effetti limitati al processo esecutivo, cioè soltanto al fine di consentire la soddisfazione del diritto e non anche per accertare se tale soddisfazione è secundum ius. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La giurisprudenza di legittimità esclude la compatibilità normativa tra simulazione e titoli di credito (cfr. Cass. 1295/79) fondandola sui caratteri di formalità e astrattezza del titolo, presupposto del complesso di disposizioni dettate dagli artt. 15 e ss. l. camb. che ne regolano la circolazione, quindi, riguarda esclusivamente i rapporti tra emittente del titolo e i successivi prenditori-possessori. Tale incompatibilità è corroborata dal combinato disposto degli artt. 1993, comma 2, cod. civ. e 21 l. camb. per cui lo stesso debitore può far valere eccezioni fondate su rapporti personali con i precedenti prenditori del titolo, superando i requisiti di formalità e astrattezza, se il possessore dello stesso se ne avvalga per arrecargli pregiudizio. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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