Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12669 - pubb. 18/05/2015

Due diligence pre-contrattuale e due diligence post-stipula e pre-closing, gli obblighi del soggetto attuatore

Tribunale Torino, 03 Marzo 2015. Pres., est. Ciccarelli.


Convenzione per l’attuazione di investimenti pubblici – Inquadramento giuridico – Valutazione (in concreto) degli obblighi del soggetto attuatore – Appalto di servizi – Insussistenza – Mandato – Sussistenza

Convenzione per l’attuazione di investimenti pubblici – Due diligence del soggetto attuatore – Tipologie e contenuti della due diligence – Due diligence “pre-contrattuale” e due diligence “post-stipula e pre-closing” – Sussistenza – Obbligo di rilevare il carattere “finanziariamente non sano” dell’impresa target – Sussistenza



La Convenzione per l’attuazione di investimenti pubblici è inquadrabile nella categoria giuridica del mandato se il suo oggetto prevalente consiste nel compimento di atti giuridici di investimento da parte del soggetto attuatore, in nome proprio e per conto dell’ordinante. Gli obblighi di ricerca, selezione, gestione delle partecipazioni che gravano sul soggetto attuatore possono considerarsi accessori rispetto all’obbligazione principale del mandatario. Tale contratto è ad esecuzione continuata, perché delinea un programma di attuazione dell’investimento pubblico da realizzarsi attraverso l’attività continuativa del soggetto attuatore (individuazione, selezione, investimento, rendicontazione, disinvestimento, nuovi investimenti) e non in un unico atto. (Giulia Malagutti) (riproduzione riservata)

La due diligence richiesta al soggetto attuatore deve avere quale oggetto, almeno principale, i dati dei bilanci e delle situazioni contabili messe a disposizione dal venditore. Il mandatario è tenuto ad esaminare tali documenti con la diligenza di un operatore professionale, onde verificare, per quanto possibile, la verità e correttezza dei dati esposti (e, quindi, della situazione rappresentata dal venditore). La due diligence c.d. “precontrattuale” è focalizzata sui profili salienti della negoziazione; è intrapresa dal potenziale acquirente e viene svolta in contraddittorio e con la collaborazione del venditore. I suoi esiti influiscono in modo diretto e rilevante sulla scelta di concludere l’affare e sulle sue condizioni (incluse le clausole di garanzia). La due diligence c.d. “post-stipula e pre-closing”, viene esperita quando già sussiste un vincolo contrattuale che lega le parti, ancorchè non definitivo; in questo caso l’attività di indagine è volta a verificare i dati acquisiti e ad orientare le successive trattative. Il soggetto attuatore era tenuto ad una due diligence  sia di tipo “precontrattuale” che di tipo “post-stipula e pre-closing”; la previsione di ulteriori attività precedenti la sottoscrizione dell’investimento e l’obbligo assunto dai soci di fornire una situazione patrimoniale aggiornata, rendono chiaro che l’attività di due diligence non si poteva arrestare al momento dell’accordo, ma doveva proseguire fino all’attuazione dell’investimento. (Giulia Malagutti) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Marco Ciccarelli


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