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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9286 - pubb. 17/07/2013.

Mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte della banca ed effetti della produzione del documento nel giudizio di nullità promosso dall'investitore


Tribunale di Bologna, 06 Febbraio 2013. Est. Serra.

Contratto quadro – Nullità per mancata sottoscrizione da parte della banca – Azione di nullità proposta dall’investitore – Revoca del consenso – Nullità del contratto e degli ordini.


La domanda di accertamento della nullità per difetto di forma implica la volontà di revocare il consenso prestato con la sottoscrizione del documento, posto che se vi è la volontà di rimuovere tutti gli effetti di un accordo mediante l’esercizio dell’azione di nullità, di certo vi è anche la volontà di impedirne il sorgere mediante la revoca del consenso. Da ciò consegue che la produzione in giudizio da parte della banca del documento contenente il contratto quadro non può tener luogo della mancata sottoscrizione contestuale di detto documento, con la conseguenza che l’accordo è nullo così come nulli sono pure i singoli contratti di investimento stipulati in esecuzione del contratto quadro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione Marco Binelli



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