Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25800 - pubb. 31/08/2021

Buoni postali e tutela dell’affidamento - Per la serie 'O/Q/P' Il Tribunale di Milano condanna Poste a pagare

Tribunale Milano, 16 Luglio 2021. Est. Guantario.


Buoni postali fruttiferi collocati da Poste Italiane S.p.a. - Natura contrattuale del rapporto che nasce della sottoscrizione - Sussiste

Buoni postali fruttiferi “O/Q/P” - Interessi relativi agli ultimi dieci anni di vita del titolo - Prevalenza di quelli pattuiti rispetto a quelli previsti dal Decreto Ministeriale emesso in data anteriore alla relativa sottoscrizione - Sussiste



Il rapporto che trae origine dalla sottoscrizione dei Buoni postali fruttiferi, ed in forza del quale Poste Italiane è obbligata a restituire il capitale e gli interessi maturati, ha natura contrattuale, soggetto essenzialmente al regime di diritto privato. Pertanto, nel caso in cui il risparmiatore agisca in giudizio per ottenere il pagamento del capitale e degli interessi promessi all’atto della sottoscrizione, la legittimazione passiva va riconosciuta in capo a Poste Italiane S.p.a.

Nel caso in cui il Decreto Ministeriale, con cui sono stati modificati (in pejus) i tassi di interesse dei Buoni postali fruttiferi, sia stato emesso in data antecedente a quella in cui è stato collocato il titolo, deve ritenersi che si sia ingenerato in capo al risparmiatore un legittimo affidamento sulla legittimità dei tassi di interesse riportati sul retro del Buono postale serie “O/P/Q” (nel caso di specie relativi agli ultimi dieci anni di vita del titolo).

Tale affidamento merita tutela, come sancito dalla Cassazione, S.U., con sentenza n. 13979/2007. Infatti in questo caso, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, deve operarsi una distinzione tra il caso in cui i tassi vengono modificati successivamente l’emissione del titolo, da quella in cui, viceversa, già al momento della sottoscrizione le condizioni economiche erano diverse da quelle prospettate nel Buono.

Nel primo caso è ben possibile, secondo quanto previsto dall’art. 173, terzo comma, del D.P.R. n. 156/1973, che il D.M. sopravvenuto alla emissione del titolo possa modificare i tassi di interesse originariamente previsti; nel secondo caso, viceversa, deve riconoscersi la prevalenza e, quindi, il carattere negozialmente vincolante dei rendimenti indicati a tergo del Buono postale. (Alberto Rizzo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alberto Rizzo del Foro di Asti


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