Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24725 - pubb. 13/01/2021

Contratti derivati: il mark to market, il modello di pricing e gli scenari probabilistici non integrano la causa di un contratto di interest rate swap

Tribunale Bologna, 05 Gennaio 2021. Est. Silvia Romagnoli.


Interest rate swap - Mancata indicazione del mark to market, del modello di pricing e degli scenari probabilistici - Nullità - Esclusione

Interest rate swap - Causa tipica - Scambio del differenziale

Interest rate swap - Valore iniziale del prodotto (c.d. mark to market) - Elementi per il calcolo



Va disattesa la prospettazione secondo cui il contratto IRS sarebbe privo della causa tipica dei derivati perché in esso mancherebbe la specificazione del Mark to market iniziale, del modello matematico di pricing e degli scenari probabilistici, senza i quali verrebbe meno la consapevole e razionale creazione di alee reciproche che è alla base della causa del derivato.

La causa del derivato IRS consiste nello scambio del differenziale dei valori del sottostante parametrato a tassi di interesse: le parti si impegnano a date prestabilite a versare o a riscuotere il differenziale di importi determinati in base a tassi di interesse diversi applicati a un capitale di riferimento detto “nozionale”, che non è oggetto di scambio ma funge da parametro su cui commisurare gli interessi che vengono incassati o pagati dai contraenti; l’oggetto del contratto IRS con funzione di copertura è il differenziale.

I criteri di valutazione del Mark to market indicati nel contratto quadro (e nello specifico i modelli matematici utilizzati comunemente dagli intermediari professionali) sono perfettamente in linea con la disposizione dell’art. 2427 bis c.c. (introdotto da D. Lgs. 304/2003 ed entrato in vigore al primo gennaio del 2005, successivamente modificato nel 2015) che nella sua originaria formulazione prevedeva che il fair value  degli strumenti finanziari derivati nella titolarità delle società andava determinato, per gli strumenti fuori dal mercato attivo (gli OTC), con riferimento “ai modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati” in modo da “assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato”. (Giovanni Ferrini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giovanni Ferrini



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