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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24573 - pubb. 01/12/2020.

Ammissione al passivo di crediti derivanti da strumenti finanziari partecipativi


Tribunale di Bologna, 01 Ottobre 2020. Pres. Florini. Est. Rita Chierici.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Immutabilità della domanda – Limiti

Compensazione – Casi in cui la compensazione non si verifica – Esclusione

Strumenti finanziari partecipativi – Fallimento – Obbligazioni e titoli di debito – Diritto alla restituzione dell’attribuzione – Ammissione allo stato passivo – Limiti


Nel procedimento di opposizione a stato passivo, benché i limiti della cognizione del tribunale siano circoscritti al devolutum, ciò non toglie che possa ritenersi consentita la modificazione della domanda laddove essa non comporti alcuna variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non importi elementi nuovi che immutino il fatto costitutivo del diritto vantato.

L’invio di un’intimazione di pagamento per l’intero credito non costituisce un’implicita rinuncia da parte della curatela a opporlo in seguito in compensazione con il controcredito vantato dal debitore se in precedenza la curatela ha manifestato in maniera espressa la propria intenzione di avvalersi della compensazione.

I crediti derivanti da strumenti finanziari partecipativi sono ammessi al passivo per il loro valore nominale a norma dell’art. 58 l.f. soltanto nell’ipotesi in cui lo statuto o la deliberazione di emissione dei suddetti strumenti finanziari preveda in maniera espressa il diritto alla loro restituzione. La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi, che hanno natura ibrida tra azioni e obbligazioni, trova fonte esclusiva nello statuto e/o nel regolamento di emissione, non valendo per essi le normali regole contrattuali, di talché la legge fallimentare deve essere coordinata con quanto disposto dall’art. 2346 c.c. (Luca Bertozzi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Luca Bertozzi



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