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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24324 - pubb. 09/10/2020.

Strumenti di pagamento a mezzo internet, rischio di utilizzo fraudolento, dovere e onere della prova dell’intermediario


ABF di Bologna, 07 Luglio 2020. Pres. Marinari. Est. Di Staso.

Strumenti di pagamento attraverso canali internet – Rischio di utilizzo fraudolento dello strumento – Dovere dell’intermediario – Onere della prova


Nelle liti aventi ad oggetto l'utilizzo non riconosciuto degli strumenti di pagamento, che vede coinvolto un soggetto consumatore, l’intermediario, al fine di liberarsi da responsabilità, ha l'onere di provare che l'utilizzo indebito dello strumento di pagamento è avvenuto a causa di un contegno talmente grave da parte dell'utilizzatore da integrare gli estremi definitori individuati dalla Corte di Cassazione, ossia “un comportamento consapevole dell’agente che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti”.

Ai sensi dell’art. 10 d.lgs 11/2010, è dovere dell’intermediario dimostrate la corretta autenticazione e contabilizzazione degli utilizzi. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

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