Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22024 - pubb. 03/07/2019

Il TAEG contrattuale da raffrontare al tasso soglia ai fini dell’usura è quello determinato senza includere i costi assicurativi

Tribunale Monza, 18 Giugno 2019. Est. De Giorgio.


Cessione del quinto dello stipendio - Oneri economici - Usura



È legittimo il comportamento dell’istituto bancario che, nel calcolare il tasso soglia, si sia attenuto alle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura dal momento che non è ammissibile un confronto tra il tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d’Italia ed un tasso di interesse determinato con l’aggiunta di un dato ivi non contemplato (i. e. le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore), visto che, in tal modo, verrebbero a compararsi due grandezze non omogenee, con conseguente incongruenza sotto un profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico. (Studio Legale Nicastro & Associati) (riproduzione riservata)


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