Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Art. 426

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

II. Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

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(1) La Corte cost., con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 c.p.c., come modificato dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione e il termine perentorio per l'integrazione degli atti.


GIURISPRUDENZA


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