TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 153

Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 9, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Il testo sostituito recitava:
«Rilascio del titolo esecutivo.
I. Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
II. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.»


GIURISPRUDENZA

Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie

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In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato – costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi – dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore). (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 05 Maggio 2022, n. 14275.


Titolo esecutivo - Stragiudiziale.
La formula esecutiva, che viene rilasciata dal competente pubblico ufficiale sulla base di un controllo attinente alla mera perfezione formale dell’atto (cfr. art. 153 disp. att. c.p.c.), non costituisce un elemento indefettibile affinché un titolo esecutivo giunga ad esistenza: la qualificazione di un documento come titolo esecutivo avviene, di fatti, in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti ex articolo 474 c.p.c., rispetto ai quali la formula di cui all’art. 475 cod. proc. civ. non aggiunge nulla in termini di valore sostanziale dell’atto cui è apposta, riverberandosi in un requisito formale esterno ed ulteriore ad un atto già formato che, già di per sé, possiede (o eventualmente non possiede) i requisiti formali e sostanziali contemplati dall’art. 474 c.p.c. e dalle norme richiamate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 15 Febbraio 2022.


Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Spedizione in forma esecutiva - Erronea indicazione del difensore richiedente - Conseguenze - Sanatoria - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 18 Novembre 2019, n. 29804.


Opposizione allo stato passivo - Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto - Cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti - Mancata riassunzione - Giudizio iniziato prima del 25 giugno 2008 - Operatività dell'estinzione d'ufficio - Esclusione - Non definitività del decreto ingiuntivo - Conseguente inopponibilità al fallimento.
Nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex art. 50 del d.l. n. 118 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'art. 181, primo comma c.p.c. alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art.647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2019, n. 5657.


Opposizione allo stato passivo - Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto - Cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti - Mancata riassunzione - Giudizio iniziato prima del 25 giugno 2008 - Operatività dell'estinzione d'ufficio - Esclusione - Non definitività del decreto ingiuntivo - Conseguente inopponibilità al fallimento.
Nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex art. 50 del d.l. n. 118 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'art. 181, primo comma c.p.c. alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art.647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2019, n. 5657.


Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni.
L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 12 Febbraio 2019, n. 3967.


Accertamento del passivo - Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 c.p.c. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento.
In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 24 Ottobre 2017, n. 25191.