Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 114

Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.


GIURISPRUDENZA


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