Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione

Art. 107

Intervento per ordine del giudice
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.


GIURISPRUDENZA


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