Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
SEZIONE II
Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione

Art. 941

Alluvione
TESTO A FRONTE

I. Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.