Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni

Art. 804

Termine per l'azione
TESTO A FRONTE

I. L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. (1)

II. Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

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(1) Con effetto dal 7 febbraio 2014, l'art. 89, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo le parole «ultimo figlio» ha aggiunto le parole «nato nel matrimonio», ha soppresso la parola «legittimo» e sostituito la parola «naturale» con «nato fuori del matrimonio».