Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile

Art. 453

Annotazione
TESTO A FRONTE

I. Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.