Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO II
Delle mutue assicuratrici

Art. 2546

Nozione
TESTO A FRONTE

I. Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

II. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

III. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.