CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI

Art. 240

TESTO A FRONTE

I. Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.