Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori

Art. 2338

Obbligazioni dei promotori
TESTO A FRONTE

I. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

II. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

III. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.