Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Art. 2284

Morte del socio
TESTO A FRONTE

I. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.


GIURISPRUDENZA


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