Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE IV
Della soccida
PARAGRAFO 3
Della soccida parziaria

Art. 2184

Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
TESTO A FRONTE

I. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.