CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV

Art. 167

TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni dell'articolo 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.