Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE II
Della vendita di cose mobili
PARAGRAFO 5
Della vendita a termine di titoli di credito

Art. 1532

Diritto di opzione
TESTO A FRONTE

I. Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

II. Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

III. In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.