Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Art. 1319

Diritto di esigere l'intero
TESTO A FRONTE

I. Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.